LA NOSTRA STORIA
Il VESPA CLUB SANT’ELPIDIO A
MARE inizia la sua storia nell’anno 2002,
grazie
ad un gruppo d’amici, appassionati
della MITICA VESPA. Un giorno uno dei soci
fondatori partecipò al RADUNO DI PAGLIARE
DEL TRONTO scoprendo così
l’esistenza di
molti vespaclub
In seguito riportò la notizia
agli amici e così partirono alla volta di un
altro raduno
dove incontrarono il PRESIDENTE
DEL VESPA CLUB ITALIA il quale diede tutte
le informazioni necessarie per costituire il
loro club. Nell’anno 2003 partì l’iscrizione
ufficiale
e da quattro amici i soci
passarono a 20, cominciando un’avventura
piena d’entusiasmo e
voglia di conoscere e
fare amicizia con altri club d’Italia.
Nel corso degli anni molte
sono state le iniziative.
Sono stati organizzati:
6 RADUNI NAZIONALI a
SANT’ELPIDIO A MARE
AUDAX 500 KM nelle Marche
GIRO DEL FERMANO toccando 40
comuni.
Richiamando vespisti da tutta
ITALIA.
Molti successi e
soddisfazioni hanno creato un gruppo
affiatato e pieno di iniziative sempre
pronto a partecipare anche a manifestazioni
locali. Ad oggi abbiamo raggiunto la soglia
dei
239 soci.
LO STATUTO
ART.1 - DENOMINAZIONE
Viene costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata
“Vespa
Club Sant’Elpidio a Mare ” d’ora
innanzi per brevità anche “Associazione”.
I colori sociali dell’associazione sono il blue e l’arancione.
ART. 2 - SEDE
L’Associazione ha sede in Sant’Elpidio a Mare (FM), piazza
Brancadoro n. 8/A.
Potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con
delibera dell’Assemblea degli associati su
proposta del Consiglio Direttivo
ART. 3 – SCOPI E FINALITA’
L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico,
aconfessionale,
senza fini di lucro, che
intende uniformarsi nello svolgimento della
propria attività ai principi di
democraticità della struttura, nonché di
democraticità e pari
opportunità
nell’accesso alle cariche elettive e di
gratuità delle cariche associative.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti
anche in
modo indiretto o differito utili,
avanzi di gestione nonché fondi di riserva.
In caso di liquidazione dell’associazione il patrimonio sociale
dovrà essere
devoluto ad associazioni aventi
analoghe finalità.
Scopo dell’Associazione è
la promozione, la diffusione e la pratica,
anche a
scopo formativo, di attività
sportive connesse alla disciplina del
motociclismo,
sia turistico che sportivo,
intese come mezzo di formazione psicofisica
e morale
dei soci.
Per il miglior raggiungimento degli scopi
sociali l’associazione potrà tra l’altro:
-
organizzare e/o partecipare a manifestazioni
sportive motociclistiche
e di veicoli
equiparati;
-
organizzare attività di turismo
motociclistico a favore degli associati;
-
tutelare gli interessi degli utenti
motociclisti;
-
promuovere ed organizzare attività per la
sicurezza, educazione e
circolazione
stradale anche attraverso l’organizzazione
di conferenze,
convegni e seminari;
-
aderire in Italia e/o all’Estero ad
associazioni il cui oggetto sociale
sia
compatibile con gli obiettivi e gli scopi
che l’Associazione si è prefissa;
-
organizzare lotterie e sottoscrizioni a
premi; qualsiasi gioco senza scopo di lucro;
gare sportive; corsi e scuole inerenti e
relativi alle attività sopra
descritte;
-
esercitare, in via strumentale e mai
prevalente, qualsiasi altra attività
correlata agli scopi principali perseguiti
ivi compresa l’organizzazione
e la gestione
di stand gastronomici a favore degli
associati.
ART. 4 - DURATA
La durata dell’associazione è fissata al 31
dicembre 2040 e potrà essere prorogata o
anticipatamente sciolta con delibera
dell’Assemblea degli associati.
ART. 5 – QUOTA ASSOCIATIVA
Il Consiglio Direttivo
stabilisce annualmente la quota sociale
minima da
versare all’atto dell’adesione
all’associazione da parte di chi intende
aderire o rinnovare la propria
partecipazione alla stessa. L’adesione
all’associazione
non importa obbligo di
ulteriori esborsi. E’ comunque facoltà degli
associati di effettuare versamenti ulteriori.
Le somme versate dai soci per la tessera e
per le quote associative non
sono
rimborsabili in nessun caso
e quindi neanche in caso di
scioglimento
dell’associazione né in caso di morte, di
estinzione, di recesso
o di esclusione dalla
stessa.
Le quote associative non
sono rivalutabili nè sono trasmissibili a
terzi.
ART. 6 – FONDO COMUNE
Il fondo comune dell’Associazione è
indivisibile ed è costituito:
- dalle quote sociali versate dagli
associati nella misura stabilita annualmente
dal Consiglio Direttivo,
- da eventuali contributi, donazioni di Enti
pubblici e privati, di privati cittadini e
lasciti testamentari, nonché dalle donazioni
ricevute da altre Associazioni dal
similare
scopo sociale;
- da altri introiti derivanti dalle
iniziative o dalle altre attività
dell’Associazione.
ART. 7 - ASSOCIATI
Il numero degli associati è illimitato.
Possono aderire tutti i cittadini di ambo i
sessi che abbiano compiuto il
quattordicesimo anno di età e che
condividano gli scopi dell’associazione
partecipando attivamente alla stessa e
fornendo un contributo
fattivo di lavoro e
di idee, per il raggiungimento degli scopi
sociali.
Gli associati si distinguono in:
- Soci fondatori, che hanno sottoscritto
l’atto costitutivo dell’Associazione;
- Soci ordinari, che sono stati ammessi a
far parte dell’Associazione, previa
domanda
presentata al Consiglio Direttivo e
versamento della quota sociale;
- Soci onorari, che sono stati ammessi a far
parte dell’Associazione per essersi distinti
per le loro particolari qualità personali
e/o per particolari attività prestate a
favore dell’Associazione
Tutti gli associati hanno i medesimi diritti
e doveri derivanti dalla legge e dallo
Statuto, pertanto essi partecipano
attivamente alla vita associativa mediante
la fruizione dei servizi e delle iniziative
offerte, mediante la partecipazione attiva
alle assemblee ordinarie e straordinarie a
qualsiasi titolo convocate e attraverso la
loro elezione negli organi sociali.
Il diritto di voto e di eleggibilità negli
organi sociali è riservato solo a coloro che
hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
Viene espressamente esclusa la
partecipazione temporanea all’Associazione.
ART. 8 - AMMISSIONE
Chi intende aderire all’associazione deve
farne espressa domanda scritta al Consiglio
Direttivo con l’osservanza delle seguenti
modalità ed indicazioni:
- indicare nome e cognome, luogo e data di
nascita, professione, residenza;
- dichiarare di attenersi al presente
Statuto ed alle deliberazioni degli organi
sociali.
E’ compito del Consiglio Direttivo
ratificare tale ammissione entro 30 giorni e
provvedere al rilascio della tessera sociale.
Nel caso la domanda venga respinta
l’interessato potrà presentare ricorso sul
quale si pronuncia in via definitiva
l’Assemblea ordinaria, nella sua prima
convocazione.
All’atto dell’ammissione dovrà essere
versata la quota associativa.
In caso di domande di ammissione a socio
presentate da minorenni, le stesse dovranno
essere controfirmate dall’esercente la
potestà parentale. Il genitore che
sottoscrive la domanda rappresenta il minore
a tutti gli effetti nei confronti
dell’associazione e risponde verso la stessa
per tutte le obbligazioni dell’associato
minorenne.
ART. 9 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
I soci, purché in regola con il versamento
della quota associativa annuale, hanno
diritto:
- di frequentare i locali dell’Associazione;
- di partecipare a tutte le manifestazioni
indette dalla stessa:
- di fregiarsi del distintivo associativo;
- di ricevere la tessera, unico e solo
documento comprovante la qualità di
associato;
- di presentare proposte, reclami e
richieste al consiglio direttivo;
- di intervenire, discutere, presentare
proposte e se maggiorenne votare in sede di
assemblea anche per l’approvazione e la
modificazione dello Statuto e dei
regolamenti e per la elezione degli organi
direttivi dell’associazione;
-
di proporre candidature e, qualora
maggiorenne, essere eletto per qualsiasi
carica sociale.
Con l’adesione ogni socio
per consapevole accettazione assume
l’obbligo di osservare lo statuto ed i
regolamenti sociali e si impegna:
- al versamento della quota associativa
annuale;
- a partecipare attivamente alla vita
sociale;
- alla osservanza dello Statuto, degli
eventuali regolamenti interni e delle
deliberazioni prese dagli organi sociali;
- a non compiere atti contrari agli scopi
associativi o comunque lesivi degli
interessi e del prestigio dell’associazione
ART. 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI
ASSOCIATO
La qualifica di associato si perde, oltre
che per causa di morte, nei seguenti casi:
- recesso volontario comunicato per iscritto
al consiglio direttivo;
- mancato rinnovo dell’iscrizione e
versamento della quota sociale;
- esclusione.
Il provvedimento di esclusione è deciso dal
Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta
dei componenti ed è ratificato
dall’Assemblea.
Il provvedimento di esclusione di un
associato può essere emesso per i seguenti
motivi:
- quando non ottemperi alle disposizioni del
presente Statuto, ai regolamenti interni
o
alle deliberazioni prese dagli organi
sociali;
- quando, a seguito di invito, non provveda,
nei trenta giorni successivi alla
comunicazione, al pagamento delle quote
sociali scadute a meno che la morosità
dipenda da comprovato stato di necessità;
- quanto vi sono gravi motivi che possano
arrecare danni morali o materiali
all’Associazione.
I soci esclusi per morosità potranno, dietro
domanda, essere riammessi pagando
una nuova
quota di iscrizione. Tali riammissioni
saranno deliberate dalla prima Assemblea dei
soci. Negli altri casi di esclusione
l’associato non può essere più riammesso.
ART. 11 - RENDICONTO
Entro il 31 Marzo di ogni anno il Consiglio
Direttivo deve redigere il rendiconto
della
gestione per l’esercizio sociale precedente
che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno e presentarlo all’assemblea.
Il bilancio consuntivo deve restare
depositato nella sede sociale a disposizione
dei soci nei 15 giorni che precedono
l’assemblea convocata per la sua
approvazione.
L’eventuale residuo attivo del bilancio sarà
devoluto come segue:
- il 10% verrà accantonato al fondo di
riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative
di carattere sportivo, culturale,
assistenziale connesse con l’attività
istituzionale e per i nuovi impianti o
ammortamenti delle attrezzature.
In nessun caso i residui attivi di bilancio
potranno essere divisi tra gli associati,
né
direttamente, né indirettamente.
ART. 12 – ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’associazione:
a) L’assemblea degli
associati;
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo;
ART. 13 – L’ASSEMBLEA
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano
dell’associazione. Le sue deliberazioni,
prese in conformità della legge e del
presente Statuto, obbligano tutti gli
associati, ancorché non intervenuti o
dissenzienti.
Tutti gli associati maggiorenni hanno
diritto ad un voto in assemblea e possono
farsi rappresentare da un altro associato.
Ciascun associato non può rappresentare più
di due soci. Non possono partecipare
all’assemblea coloro i quali siano colpiti
da sanzioni in corso di esecuzione o che non
siano in regola con le quote
associative.
L’assemblea delibera soltanto sugli
argomenti posti all’Ordine del Giorno in
occasione della sua convocazione.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata
dal Consiglio Direttivo mediante avviso da
affiggersi nel locale della Sede Sociale
almeno otto giorni prima della
data fissata
per l’adunanza contenente l’indicazione
dell’ordine del giorno,
del luogo, della
data e dell’orario di svolgimento.
ART. 14 – L’ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
all’anno entro
120 (centoventi) giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale per
l’approvazione
del rendiconto.
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.
L’Assemblea inoltre:
a)
delinea gli indirizzi generali dello svolgimento dell’attività
associativa;
b)
provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo che
restano in
carica per tre anni;
c)
delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione in
conformità a quanto previsto dal presente
Statuto;
d)
ratifica i provvedimenti di espulsione emessi dal Consiglio
Direttivo;
e)
delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale
sottoposte
all’esame dal Consiglio Direttivo,
nonché sulla responsabilità del
Consiglio
direttivo:
ART. 15 – L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria è convocata tutte
le volte che il Consiglio Direttivo lo
reputi necessario
oppure su richiesta scritta e motivata
avanzata da almeno un
terzo degli associati.
Essa deve tenersi entro 30 giorni dalla data
in cui
viene richiesta.
L’assemblea straordinaria:
a)
delibera sulle modifiche dello Statuto;
a)
delibera sullo scioglimento e la messa in liquidazione
dell’associazione e
sulla devoluzione del
suo patrimonio in conformità a quanto
disposto dalla legge;
ART. 16 – QUORUM
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o,
in mancanza,
da un’altra persona designata
dall’Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea debbono constare da verbale
sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.
Le deliberazioni dell’assemblea, raccolte nell’apposito libro dei
verbali,
devono restare depositate presso la
sede dell’associazione a disposizione di
tutti coloro che abbiano motivato interesse
alla loro lettura
L’assemblea ordinaria e’ regolarmente costituita qualunque sia il
numero dei
presenti, e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti
stessi.
L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando
intervengono in proprio o per delega almeno
un terzo degli Associati e delibera con il
voto favorevole
della maggioranza dei
presenti.
Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto occorrono la
presenza di almeno la
metà degli Associati
ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione
del
patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno la metà degli Associati.
ART. 17 – MODALITA’ DI VOTO
Le votazioni dell’assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata
di mano in ossequio ai principi di
trasparenza del rapporto associativo.
ART. 18 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da
un minimo di cinque ad un massimo di tredici
membri, tutti nominati dall’Assemblea
tra
gli associati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni ed i relativi
membri sono rieleggibili.
Al suo interno viene eletto un Presidente, un Vice Presidente ed
un Segretario.
Qualora in seno al Consiglio Direttivo si producano vacanze per
qualsiasi
motivo, il Consiglio Direttivo
stesso provvede a sostituire il consigliere
venuto a mancare. Il consigliere così
nominato rimane in carica sino alla
prossima
assemblea dei soci. Nei casi di dimissioni
del Presidente
o della maggioranza dei
componenti del Consiglio Direttivo, rimane
in carica temporaneamente il Presidente per
l’ordinaria amministrazione
e per la
convocazione in seduta straordinaria
dell’assemblea.
Quest’ultima deve essere
convocata entro 60 giorni e deve avere luogo
nei
successivi 30 giorni. Nel caso di
assenza definitiva del Presidente, le
stesse
attribuzioni vengono assunte dal Vice
Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le
volte che il Presidente lo ritenga opportuno
o quando ne sia fatta richiesta dalla
maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal
Presidente almeno tre giorni prima
dall’adunanza. Nei casi di urgenza la
convocazione può essere fata con un solo
giorno di preavviso.
Dalla nomina a Consigliere o a Presidente
non consegue alcun compenso, salvo il
rimborso delle spese documentate sostenute
per ragioni dell’ufficio ricoperto.
ART. 19 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione ed ha la facoltà di
compiere tutti gli atti che
ritenga
opportuni per il raggiungimento degli scopi
associativi, esclusi quelli
che la Legge o
lo Statuto riservano tassativamente
all’Assemblea.
In particolare il Consiglio Direttivo:
- dirige e gestisce l’associazione curando l’esecuzione delle
delibere assembleari;
- delibera sulle domande di ammissione o recesso dei soci;
- delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare;
- predispone il bilancio da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea ed i
progetti per l’impiego
dei residui di bilancio;
- amministra il patrimonio sociale;
- delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti;
- ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati dal
Presidente in caso eccezionale o di urgenza.
ART. 20 – DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Per la validità delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo è richiesta la presenza
della maggioranza dei suoi componenti.
Le delibere sono adottate a maggioranza
semplice dei presenti. In caso di parità
dei
voti prevale il voto del Presidente.
ART. 21 – IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo è
anche il Presidente dell’Associazione.
Al Presidente, o ad un suo delegato, spetta
la rappresentanza legale dell’Associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio, con
facoltà di promuovere azioni
ed istanze
giudiziarie ed amministrative per ogni grado
di giurisdizione nominando all’uopo avvocati
e procuratori alle liti.
Al Presidente compete, sulla base delle
direttive emanate dall’Assemblea e dal
Consiglio Direttivo, al quale comunque il
Presidente riferisce circa l’attività
compiuta, l’ordinaria amministrazione
dell’Associazione. In casi eccezionali di
necessità ed urgenza, il Presidente può
anche provvedere su materie di
competenza
del Consiglio Direttivo salvo sottoporre a
ratifica le decisioni nella
prima riunione
utile, e comunque non oltre 90 giorni dalla
emissione dei provvedimenti.
ART. 22 – IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente
in caso di impedimento, assenza,
malattia p
incompatibilità. In tutti questi casi il
Vice Presidente è munito della
rappresentanza dell’Associazione nei
confronti dei terzi ed in giudizio.
ART. 23 – IL SEGRETARIO
Il Segretario, che salvo diversa
disposizione del Consiglio Direttivo funge
anche
da Tesoriere, partecipa alle Assemblee
ed alle riunioni del Consiglio Direttivo con
funzioni di verbalizzante, redige i verbali
dell’Associazione e li custodisce, tiene la
contabilità, redige i bilanci
dell’Associazione, riscuote i fondi delle
quote
associative e può quietanzare ricevute
per conto dell’Associazione medesima.
ART. 24 – SCIOGLIMENTO
L’Assemblea degli associati, con le
maggioranze rafforzate richieste dal
presente Statuto, dichiara lo scioglimento
dell’Associazione quando lo scopo è divenuto
impossibile e negli altri casi stabiliti
dalla Legge.
Nomina inoltre uno o più liquidatori
conferendo loro i necessari poteri.
Il patrimonio residuo dell’Associazione deve
essere devoluto ad altra Associazione con
finalità analoghe, scelta dall’Assemblea
all’atto della delibera di scioglimento.
ART. 25 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia relativa al presente
Statuto o comunque relativa alla vita
dell’Associazione sarà devoluta ad un
arbitro nominato dal Presidente del
Tribunale di Fermo.
ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, le parti
fanno riferimento
alle norme regolanti la
materia contenute nel libro I , e nel libro
V del Codice Civile.
Il presente Statuto, redatto dall’Assemblea Costituente, è composto
da n. 26
articoli dattiloscritti su sette
pagine, viene approvato all’unanimità degli
associati
nella seduta del 12/01/2010 alle
ore 23:00.
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